” Siamo fatti della materia
di cui sono fatti i sogni”

William Shakespeare

 

REFERENDUM “SULLA GIUSTIZIA”(1): ISTRUZIONI PER L’USO

Abbiamo il piacere di pubblicare  il contributo chiarificatore e super partes dell’ ex magistrato e scrittore Ennio Tomaselli, a cui esprimiamo profonda gratitudine.

Dovrebbe svolgersi, sembra, a marzo 2026 un referendum sul quale si è già iniziato a battagliare in vari contesti ma sul quale c’è, credo, una certa confusione di idee, legata alla particolarità di questa consultazione (non si tratta di abrogare, ma di confermare o meno) e al fatto che spesso viene impropriamente tirato in ballo, in generale, il “funzionamento della giustizia”. In questo clima, che vede diverse persone perplesse (con connesso rischio di non voto), conviene anzitutto mettere a fuoco ciò su cui verremo effettivamente chiamati ad esprimerci e le principali conseguenze della scelta nell’uno o nell’altro senso. Sono un ex magistrato, ho un mio convincimento in materia, ma qui mi asterrò dal formulare giudizi perché è prioritario l’aspetto informativo.

1) L’Ordinamento giurisdizionale

Il fulcro della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento nel novembre 2025 verte sulla suddivisione dei magistrati in due distinte carriere (giudicante e requirente), sulla correlativa previsione di due Consigli superiori della magistratura, sui criteri di formazione di questi nonché sull’istituzione di un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, a cui converrà dedicare uno spazio autonomo. Si tratta di novità rilevanti. Per la Costituzione vigente (dal 1948) la distinzione fra i magistrati è legata unicamente alla “diversità di funzioni”, non si parla formalmente di “carriere” e vi è per tutti un unico Consiglio superiore (d’ora in poi, per brevità, Csm).
Il Csm è presieduto dal Presidente della Repubblica e vi sono altri due membri di diritto (alti magistrati di Cassazione), mentre tutti gli altri membri sono eletti: per 2/3 dai magistrati (“tra gli appartenenti alle varie categorie”) e per 1/3 dal Parlamento fra professori universitari e avvocati. Se la riforma verrà confermata dall’esito del referendum (senza alcun quorum: prevarrà l’opinione che riporterà più voti), ciascuno dei due Csm, oltre ad essere sempre presieduto dal Capo dello Stato e ad includere gli altri membri di diritto, scaturirà da un sorteggio che riguarderà per 2/3 i magistrati, cd. togati, e per 1/3 i cd. laici (sorteggiati da un elenco di professori e avvocati stilato in sede parlamentare).

2) Il sorteggio

Per una migliore comprensione di questo aspetto, inedito per il Csm, è necessario sintetizzare le ragioni, anzitutto, dei sostenitori della riforma. Per loro il sorteggio è l’unico strumento in grado di contrastare la ritenuta “degenerazione correntizia” nell’ambito della magistratura. Le correnti, nate a partire dagli anni ’60 del Novecento su basi essenzialmente culturali, sarebbero progressivamente divenute gruppi di potere, orientati politicamente e in grado (detto con semplicità) di “fare il bello e il cattivo tempo” nel Csm tramite i consiglieri eletti dai magistrati. Le carriere di costoro sono quasi sempre immuni da “incidenti di percorso” per la protezione assicurata, nel gioco delle alleanze fra le correnti e con i laici del Csm, praticamente ad ogni magistrato/elettore. Il sorteggio incide alla radice ed elimina la possibilità per le correnti di far approdare al Csm loro rappresentanti.

La questione, peraltro, è fortemente controversa. L’Associazione nazionale magistrati (Anm) e in generale i sostenitori del No, pur ammettendo che si sono effettivamente verificate degenerazioni correntizie, le riconducono essenzialmente al passato e comunque ritengono che non si possano privare i magistrati della possibilità, radicata nella Costituzione, di scegliere al proprio interno loro rappresentanti al Csm e che il sorteggio rischi di impoverire qualitativamente il Consiglio, potendo proiettare in esso persone non specificamente motivate o, comunque, qualificate per esercitare le particolari funzioni attribuite al Csm, organo di rilevanza costituzionale.

È invece oggettivo il fatto che con l’entrata in vigore della riforma, se confermata dal referendum, vi sarebbe, in concreto, una pluralità di sorteggi: per i due Consigli, con riferimento tanto ai togati quanto ai laici di ciascuno di essi, nonché per l’Alta Corte disciplinare, novità assoluta a livello costituzionale, tema che approfondirò in un prossimo appuntamento.

Ennio Tomaselli (già magistrato, scrittore)

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*