” Siamo fatti della materia
di cui sono fatti i sogni”

William Shakespeare

 

REFERENDUM SULLA “GIUSTIZIA”(2):  COSA CAMBIEREBBE DAVVERO

Torniamo ai nostri lettori con il secondo appuntamento del contributo qualificato del dott. Tomaselli, per continuare a offrire strumenti chiari e autorevoli di approfondimento.

3) L’Alta Corte disciplinare

È una novità assoluta a livello costituzionale. Finora, in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, ha sempre provveduto un’apposita Sezione del Csm. Per i magistrati nei cui confronti vengono formulati dai titolari della potestà disciplinare (il ministro della Giustizia e il procuratore generale della Cassazione) addebiti di tale natura decide, nell’ambito di una specifica procedura con connesse garanzie difensive, la Sezione Disciplinare, con una varietà di pronunce che può giungere, nei casi più gravi, fino alla rimozione dall’Ordine giudiziario (in applicazione di un codice disciplinare che prevede illeciti e sanzioni). I sostenitori della riforma sostengono che tutto ciò sarebbe più apparenza che sostanza: sempre per effetto della “copertura” garantita, nei fatti, ai magistrati dai consiglieri togati, eletti da loro stessi, e da laici eventualmente alleati ai togati, le procedure disciplinari si risolverebbero in massima parte con un nulla di fatto o comunque con sanzioni lievi e incongrue. Chi contrasta la riforma sostiene, invece, che i dati depongono in senso diverso, che in caso di ritenuta, effettiva, responsabilità vengono irrogate sanzioni anche pesanti e che, comunque, pure le sanzioni meno gravi (ammonimento, censura) si ripercuotono in modo significativo sulle carriere dei magistrati, soggetti a frequenti valutazioni periodiche di professionalità che, se dubbie o negative, possono determinare arresti significativi e financo la rimozione dall’Ordine giudiziario.

Senza entrare nel merito di tali dispute, qui conviene, piuttosto, chiarire che l’Alta Corte è composta da 15 membri, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco formato in sede parlamentare e 9 magistrati (6 giudici e 3 p.m.), anch’essi estratti a sorte. Il sorteggio, quindi, incide fortemente sulla composizione di questa Corte, a cui sono affidati compiti così specifici e importanti, sì che si ripropongono questioni ed incognite legate al metodo in sé. La problematicità è accentuata dal fatto che, mentre contro le decisioni della Sezione Disciplinare è oggi prevista la possibilità di impugnare il provvedimento davanti alla Cassazione, con la riforma è la stessa Alta Corte a giudicare sulle impugnazioni, ancorché “senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la sentenza impugnata”.

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Avviandoci alla conclusione, conviene soffermarsi ancora, brevemente, su tre aspetti.

  1. I sostenitori della riforma ritengono che, con carriere dei magistrati separate in partenza, il cittadino sarebbe più garantito sul piano dell’effettiva parità, davanti al giudice terzo, di Accusa e Difesa; opinione fortemente contrastata dagli avversari perché il sistema attuale, che prevede la separazione delle funzioni di giudici e p.m. (secondo una regola con eccezioni marginali), fornirebbe già ampie garanzie, tant’è che, statistiche e cronaca alla mano, non è affatto infrequente che i giudici diano torto, in processi grandi e piccoli, ai “colleghi” p.m.
  2. È pacifico, tanto da essere ammesso anche da chi è per la riforma, che questa, di per sé, non comporterà alcuna accelerazione dei “tempi lunghi” dei processi. Non solo quelli civili (un settore amplissimo, di fatto estraneo a quanto si dibatte a proposito della riforma costituzionale) ma anche quelli penali, perché la riforma non riguarda le procedure ˗ identiche anche a carriere separate e con l’Alta Corte funzionante ˗ e lo stesso vale per un ipotetico snellimento del numero, invece crescente, dei reati, per l’evidente insufficienza del personale amministrativo tanto nei tribunali quanto nelle procure, ecc…
  3. Se la riforma entrerà in vigore, sarà inevitabile un periodo, realisticamente non breve, da dedicare alla riorganizzazione dell’apparato della magistratura: dai concorsi per l’accesso ad essa, alla formazione dei ruoli di giudici e p.m. e alla creazione dei distinti Csm e dell’Alta Corte, con le connesse questioni legate a tali nuovi organi e al loro personale anche amministrativo.

Saranno, comunque, i cittadini ˗ si auspica con una partecipazione al referendum significativa e consapevole ˗ a valutare opzioni e priorità. Inutile sottolineare l’importanza, in ogni caso, di esso: per i cittadini tutti, non trattandosi di questioni che incidono solo su addetti ai lavori.

Ennio Tomaselli (già magistrato, scrittore)

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